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    SOCI

 

SOCI

La fondazione è sostanzialmente l’evoluzione/istituzionalizzazione di una associazione nata qualche anno prima per iniziativa del Comune di Provaglio, quando questo ha acquistato una parte importante del complesso architettonico del monastero e si è posto il problema di valorizzarlo in modo efficace e corretto.

I soci fondatori della fondazione sono tutti i componenti della precedente associazione. Ma la fondazione vuole essere aperta e partecipata, fermi restando i suoi scopi statutari e il suo carattere operativo. Perciò, sono previste diverse forme di adesione e di collaborazione.

[…] Dallo statuto ed. aprile 2004

Art. 7
Organi della Fondazione 1.Partecipano alla Fondazione
a)i soci fondatori
b)coloro che aderiranno successivamente alla costituzione della Fondazione in conformità a quanto indicato all’art.8 del presente statuto

2. Sono organi della Fondazione:
a) L’Assemblea di partecipazione;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Scientifico;
f) il Direttore culturale;
g) il Revisore.

Art.8
L’Assemblea di partecipazione:
composizione
1. L’Assemblea di partecipazione è costituita dai seguenti soggetti:
a)da tutti gli associati alla Associazione San Pietro in Lamosa che risultano tali all’atto della costituzione della presente Fondazione;
b)da tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Provaglio d’Iseo, di cui un membro che rappresenti la minoranza consigliare, scelti fra una rosa di almeno cinque persone segnalate dai capigruppo consiliari; se non segnalati provvede alla designazione direttamente il Sindaco con proprio decreto;
c)da un rappresentante di ogni Comune che chieda di partecipare alla Fondazione e che si impegni al sostegno finanziario annuale della medesima;
d)da un rappresentante della Curia vescovile Bresciana scelto tra i residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo;
e)dal Presidente, o suo delegato, dell’Associazione Amici del Monastero; f)da Presidenti o loro delegati, di associazioni culturali significative presenti sul territorio, valutate tali attraverso “l’accreditamento” disposto dall’assemblea stessa per il tramite del Regolamento di ammissione di cui al c.2 del presente articolo; g)da un rappresentante discendente diretto della sig.ra Goldoni Lina Bonini; h)da uninsegnante dell’istituto comprensivo di Provaglio d’Iseo scelto possibilmente tra i referenti di progetti relativi al curricolo locale;
i)da altri soggetti ammessi dall’Assemblea stessa (es. Donatori di rilevanti importi, persone autorevoli in relazione all’attività istituzionale della Fondazione, artisti, professionisti, ….ecc.)

2.L’inserimento dei partecipanti di cui alle lettere c), f ) ed i), dovrà essere deciso attraverso l’applicazione di un apposito Regolamento di ammissione approvato dalla stessa Assemblea.

3.I componenti l’assemblea di cui al punto a) sono eletti a durata illimitata. I restanti componenti durano in carica cinque anni e  si ritengono prorogati per il successivo quinquennio qualora gli organi deputati alla loro candidatura non comunichino nuovi nominativi entro 30 giorni dalla scadenza dei cinque anni. Il regime della prorogatio vale per una sola volta dopo di chè i componenti decadono.

4. I componenti dell’assemblea di cui al comma 1 lett.a) rimangono in carica anche qualora l’associazione culturale San Pietro  in Lamosa venisse a sciogliersi in data successiva alla costituzione della presente Fondazione

Art.9
Decadenza e recesso dei componenti l’Assemblea di partecipazione
1.La qualità di membro dell’Assemblea di partecipazione non è trasmissibile. Il membro dell’Assemblea può sempre recedere dall’Assemblea se non ha assunto obblighi di fare per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato direttivo ed ha effetto dopo un mese dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Presidente del Comitato. Qualora l’associato si fosse assunto un obbligo di fare, il recesso ha decorrenza a discrezione dell’assemblea ed al massimo entro anni 1 dal ricevimento della comunicazione.
2. I membri dell’assemblea di partecipazione decadono su decisione dell’assemblea stessa per gravi motivi. A titolo esemplificativo, si ritengono gravi motivi l’assenza ingiustificata alle riunioni dell’assemblea per almeno tre convocazioni consecutive nonché il mancato versamento della quota di adesione annuale entro 30 giorni dalla sollecitazione scritta, trasmessa dal Comitato direttivo, per lettera raccomandata.
3. Il membro escluso dall’assemblea può ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti.
4. Qualora venisse  a mancare o a decadere un componente dell’assemblea, l’assemblea stessa delibera l’adesione di un nuovo membro previa raccolta delle disponibilità ovvero sentite le Amministrazioni comunali e le altre istituzioni indicate ai punti da b) a h) dell’art.8, in applicazione del Regolamento di adesione.